Descrizione L’autorizzazione paesaggistica si divide in: ·semplificata per intervento di lieve entità (DPR 31/2017 – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42): La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio ·ordinaria per beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico (Art. 146 D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42) L’autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni , scaduto il quale l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. ·I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell’autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l’anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. ·Il termine di efficacia dell’autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest’ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all’interessato.